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NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2016 PER LA FORMAZIONE DI RSPP E ASPP

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NEWS IN TEMA DI FORMAZIONE PER GLI RSPP E ASPP

Il 7 luglio 2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito il nuovo accordo (Accordo S/R-RSPP-ASPP relativo all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).

Il nuovo accordo sostituisce il precedente ( del 26/01/06) e risponde alla necessità di revisione del documento, non più coerente con il quadro normativo complessivamente delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011, dall’Accordo sull’uso delle attrezzature di lavoro  e dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, con il quale sono stati individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nel sancire il nuovo Accordo è stata inoltre concordata la parziale modifica degli altri Accordi citati, al fine di rendere uniforme la disciplina, realizzando così un sistema formativo lineare e completo.

Viene sottolineato il fatto che la figura di RSPP necessita di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione.

Riassumendo proponiamo di seguito alcuni punti fondanti l’aggiornamento dell’accordo:

  • la formazione relativa al modulo B per A/RSPP sarà di 48 ore e comune a tutti i settori produttivi, ad eccezione dei settori agricoltura e pesca (ex B1 e B2), attività estrattive e costruzioni (ex B3), chimico e petrolchimico (ex B5) e sanità (ex B7);
  • aggiornamento delle classi di laurea idonee all’esonero da moduli specifici di formazione;
  • sono stati disciplinati gli esoneri formativi per i casi di percorsi con contenuti sovrapponibili;
  • l’aggiornamento sarà di 40 ore per gli RSPP e di 20 ore per gli ASPP, indipendentemente dal settore ATECO di riferimento (fino al 50% potranno essere svolte tramite partecipazione a convegni e seminari), confermando la possibilità di frequenza in modalità e-learning;

Fonte:   Conferenze Stato Regioni ed Unificata

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