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Smart working e lavoro autonomo: ecco le nuove misure di legge

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Aggiornamenti normativi per i lavoratori autonomi e per i dipendenti in smart working

Il 10 maggio il Disegno di legge AC. n. 2233 B – DDL Lavoro Agile è stato definitivamente approvato, delineando importanti misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il provvedimento è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L’obiettivo  dichiarato è quello di costruire un sistema di diritti e di welfare moderno per i lavoratori autonomi, capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Il disegno di legge è composto da:

  • il capo I concerne il lavoro autonomo e si compone degli articoli da 1 a 17,
  • il capo II reca disposizioni in materia di lavoro agile e si compone degli articoli da 18 a 24,
  • il capo III reca le disposizioni finali.

Gli elementi principali approvati per i lavoratori autonomi sono:

  • Deduzione integrale delle spese di viaggio connesse ad un incarico professionale, non più riconducibili a compensi in natura.
  • Estensione del congedo parentale anche per i padri (fino a sei mesi totali  per i due genitori)  entro i primi tre anni di vita del bambino e con calcolo della contribuzione su un periodo di 18 mesi
  • Trattamento assistenziale per periodi di malattia grave che comporti inabilità assoluta assimilato a quello per  degenza ospedaliera,
  • Spese di formazione e aggiornamento professionale deducibili al 100% con tetto di 10 mila euro annui .

Per quanto riguarda la disciplina dello smart working, è stato delineato lo scopo di tutelarne competitività, vita-lavoro, agevolarne lo svolgimento.
Si parla di smart working, non di telelavoro, quando la prestazione resa in modalità “agile” avviene in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa, ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale (si potranno utilizzare gli strumenti tecnologici).

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui al-l’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

Il lavoro agile, inteso quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Definito Smart working, il lavoro agile riguarda una realtà adattabile ad ogni contesto di lavoro, e si presume che possa diventare una prassi importante in molte divisioni del panorama organizzativo.

Chi è lo smart worker? Le indagini rilevano che attualmente il lavoratore smart è uomo, di circa 40 anni , principalmente del nord Italia, tuttavia il decreto recentemente approvato, avrebbe tra gli obiettivi desiderati, quello di incentivare il lavoro femminile, affinché non soffrano più delle problematiche di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare.

leggi qui il Testo-DDL-lavoro-autonomo

Quali sono le opportunità per le imprese?

Minori spese di gestione, internazionalizzazione dei servizi e attenzione alle esigenze di vita dei lavoratori, sono elementi che incidono sulla produttività e possono favorire un miglioramento e crescita aziendale. In questa ottica lo smart working coinvolge solitamente profili organizzativi già in grado di lavorare per obiettivi e con strumenti digitali. Si pensa che lo smart working possa coadiuvare i cambiamenti legati alla digitalizzazione e all’affermarsi di “Industria 4.0” con i dovuti adattamenti rispetto ai diversi ordinamenti locali.

L’innovazione e le tecnologie nell’Industria 4.0

La digitalizzazione nel campo del lavoro richiede strumenti adattivi complessi che possano al contempo mantenere la coesione aziendale e la sua proliferazione, al contempo riducendo le distanze ed aumentando la rapidità comunicativa. Un nuovo paradigma di relazioni industriali consapevoli e partecipative in cui la qualità del lavoro, il benessere delle persone tanto quanto l’ attenzione agli impatti ambientali sui territori, sono linee direttrici da attuare per il successo. In queste caratteristiche potrebbe rientrare a pieno titolo lo smart working, già scelto e approvato da numerose grandi aziende nel panorama Italiano ed internazionale tra cui Enel, Ferrovie dello Stato, Vodafone, ecc.

Cosa cambia nell’area della sicurezza sul lavoro per il lavoratore agile outdoor?

Si prevede che il datore di lavoro sia responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa e si dispone che l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile debba disciplinare l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione del lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

All’art. 22 del ddl si formula il dovere da parte del Datore di Lavoro di garantire salute e sicurezza del lavoratore anche al di fuori dei luoghi aziendali, esplicitando l’importanza primaria di uno strumento informativo da fornire individualmente e con scadenza annuale ai lavoratori agili e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in merito ai rischi presenti nelle attività svolte e alle particolari modalità di esecuzione del rapporto lavorativo. Viene richiesta la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, con una responsabilizzazione personale sul lavoro a prescindere dal luogo in cui esso è inserito. E’ prevista inoltre una copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali  dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali. Si dispone infine la tutela per il lavoratore agile, contro gli infortuni occorsi in itinere, lungo il percorso tra casa ed il luogo dove si è scelto di svolgere la prestazione lavorativa, all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni riportate dalla normativa aziendale.

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