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Condomini, nuove norme di sicurezza antincendio

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Condomini e norme antincendio: in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, è pubblicato il Decreto 25 gennaio 2019: Modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

La nuova integrazione prende in considerazione gli edifici di  civile  abitazione,  con lo scopo di aggiornare le misure  di esercizio commisurate al livello di rischio incendio e dare indicazioni per la sicurezza in caso di incendio  dalle  facciate degli edifici.

 L’allegato 1 modifica e integra le norme tecniche del decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, attraverso:

– Sostituzione del punto «9. Deroghe»

– Introduzione, dopo il  punto 9, del punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio».

L’aggiornamento prende in considerazione le difficoltà e possibili rischi incorrenti in edifici di altezza elevata ponendosi l’obiettivo di: 

  • limitare  la  probabilità  di  propagazione  di  un  incendio originato all’interno dell’edificio – condominio;
  • limitare la probabilità di incendio  di  una  facciata  evitare
  • ovvero,  in caso d’incendio, limitare la caduta di parti  di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque  disgregate  o incendiate) che possono  compromettere  l’esodo  in  sicurezza  degli occupanti.

Per maggiori approfondimenti nella valutazione della metodologia sperimentale, viene riportata la guida tecnica «Requisiti di  sicurezza  antincendio  delle facciate negli edifici civili» (nota DCPREV 5093 del 15/04/2013), quale utile riferimento progettuale.

Quali edifici e condomini

 

 

 

Le disposizioni riportate in Decreto si applicano alle nuove realizzazioni di edifici di civile abitazione, sia per quelli oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, comportanti la realizzazione  o  il  rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50%  della  superficie complessiva delle facciate.

Non  si  applicano per  gli edifici per i quali,  alla  data  di  entrata  in vigore del Decreto:

  • siano  stati  pianificati,  o siano  in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando VVF (ai  sensi  dell’art.  3  DPR 1° agosto 2011, n. 151),
  • siano già  in  possesso  degli  atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

Nell’ambito delle disposizioni transitorie, gli edifici esistenti  sono  adeguati  alle  disposizioni dell’allegato 1 entro precisi  termini:

  • due anni dalla data di entrata in vigore del decreto per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista,  degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;
  •  un anno dalla data di entrata in vigore del  Decreto per le restanti disposizioni. 
  • Per gli edifici di civile  abitazione  esistenti, soggetti agli  adempimenti  di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, si dovrà comunicare al Comando  VVF di competenza, l’avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti  al  comma  1, all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo  periodico di conformità  antincendio (art.  5  DPR 01/08/11, n. 151)

Il Decreto entra in vigore il Novantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

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