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DPI: NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Europea del 31 marzo 2016 il Regolamento sui dispositivi di protezione individuale  n. 2016/425 che abroga la Direttiva 89/686/CEE. 

 

Sicurezza, sicurezza, sicurezza!

L’obiettivo del regolamento, è  assicurare che i DPI sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno. Viene inoltre sottolineato nel regolamento che quest’obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, la quale può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.

Il regolamento riguarda la produzione di tutti i DPI in circolazione e a marchio CE, escludendo gli specifici dispositivi afferenti alle forze armate, l’autodifesa e l’uso privato, come per la protezione da agenti atmosferici.

Verifica dell’innocuità dei D.P.I.: assenza di rischi intrinseci e fattori di disturbo.

Il regolamento sottolinea l’importanza della valutazione dei rischi da parte del fabbricante di DPI per poi progettare i dispositivi tenendo conto non solo della valutazione dei rischi, non solo dell’uso specifico per il quale il DPI è costruito, ma anche degli usi che ragionevolmente possono essere prevedibili per gli stessi dispositivi di protezione.

DPI

 

Gli Stati membri non devono ostacolare, per quanto riguarda gli aspetti contemplati nel regolamento, la messa a disposizione sul mercato dei DPI conformi, tanto quanto in ambienti fieristici, mostre e dimostrazioni o eventi analoghi, gli Stati membri non impediscono la presentazione di DPI non conformi al regolamento, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che il DPI non è conforme al regolamento e non sarà disponibile sul mercato fino a quando non sarà stato reso conforme.

Ovviamente è stato specificato che nelle dimostrazioni si dovranno adottare precauzioni adeguate e protezioni ulteriori per garantire la sicurezza degli addetti.

Spesso vediamo che le aziende agiscono in buona fede rispetto alla disponibilità di DPI e procedure di implementazione delle protezioni per i lavoratori. Il passaggio che appare più carenziato, riguarda un controllo approfondito rispetto alla produzione del dispositivo scelto e una valutazione organizzativa e procedurale intra-aziendale rispetto all’utilizzo effettivo degli stessi e soprattutto dell’utilizzabilità ed efficacia dei dispositivi sul singolo nelle lavorazioni specifiche.

Qui il testo integrale del Regolamento 425-16 DPI

Nelle aziende è fondamentale comprendere l’ergonomia e il comfort dei DPI, affinché non diventino questi stessi un rischio o una fonte di rischio psico-sociale quotidiana.

Le aziende devono poter rispondere a domande come: Quali DPI per le mie lavorazioni? Dove devono essere riportati? Quali etichette devono essere presenti? Quali libretti devono essere forniti ai lavoratori che li utilizzano? Cosa fare quando sono usurati?

Sicuramente se non sappiamo rispondere, dovremo al più presto informarci adeguatamente!

Per ulteriori informazioni ti preghiamo di rivolgerti alla sezione contatti, per usufruire delle informative gratuite dei nostri esperti.

 

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